Art. 1.

      1. Alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

          b) all'articolo 4:

              1) al primo comma, le parole: «quattro supplenti» sono sostituite dalle seguenti: «sei supplenti»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); due componenti eletti dal Parlamento»;

          c) all'articolo 5, primo comma, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».